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CVSM Il Corpo
Volontario di Soccorso in Mare a Pachino (SR) COMANDO GENERALE CORPO DELLE CAPITANERIE Dl PORTO
Oggetto: Corpo Volontario di Soccorso in Mare.
Si porta a conoscenza di codesti Uffici che il C.S.V.M. - Corpo Volontario di Soccorso in Mare - Ente morale senza scopo di lucro, avente sede centrale a Roma, ha comunicato di essere iscritto nei registri delle Associazioni e Organizzazioni della Protezione Civile, e di essere disponibile a fornire il proprio ausilio a tutela della vita umana in mare. Liniziativa merita di essere segnalata a codesti Comandi, anche in relazione alta circostanza che è in attesa di essere modificato il D.P.R. n. 613/94. che colmerà la lacuna in materia di attività delle Associazioni di Volontariato che operano in mare, con le quali codesti Comandi dovranno, in futuro, interagire, coordinate dalle Direzioni Marittime. IL COMANDANTE GENERALE Renato Ferraro --------------------------------------------------------------------------------
REGOLAMENTO C.V.S.M. Corpo Volontario Soccorso in Mare
Titolo I - Istituzione e finalità Art. i - Corpo Volontario di Soccorso in Mare 1. Mare Club ditalia, secondo quanto previsto dai compiti istituzionali, si avvale del proprio corpo ausiliario volontario, denominato Corpo Volontario di Soccorso in Mare, in breve CVSM, composto da associati volontari. 2. Scopi principali sono quelli indicati all art. 3 dello Statuto. Art. 2 - Finalità generali operative 1. Il soccorso, sotto il profilo della professionalità e della responsabilità, è compito distituto degli enti preposti. Nei mari italiani la competenza appartiene, per legge, anche europea, agli Uffici marittimi e alla Guardia Costiera, dipendenti dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. A essi spetta il coordinamento del soccorso in mare e, quando non possono provvedervi (art. 69 del Codice della navigazione), diventa compito dellautorità comunale. Sul territorio il coordinamento spetta alla Protezione Civile e allautorità comunale. Il CVSM collabora con gli enti preposti in mare, nelle acque interne e sui territorio, accettandone il coordinamento nel soccorso. 2. Scopo del CVSM, nel quadro della sua attività di volontariato nella finalità del soccorso e sempre senza fini di lucro, è di assumere le funzioni di ente di servizio investito di funzioni di pubblica utilità. Ciò nel sociale come in campo marittimo, dove il CVSM si propone come organizzazione in grado di svolgere funzioni ausiliarie per lAutorità marittima, la Guardia Costiera e lente locale, come già awiene con pubblico vantaggio in molte nazioni dellUnione Europea. 3. Attraverso il CVSM, può esprimersi una grande ricchezza umana di volontariato sia di diportisti sia di cittadini, in grado di migliorarsi con la collaborazione di professionisti, tecnici, personale medico e paramedico, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, istruttori subacquei e diplomati lsef, esperti di varie discipline attinenti e appartenenti ai corpi di polizia a mare -Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato - in servizio e in congedo. Art. 3- Ammissione al CVSM 1. Le domande
erroneamente inviate direttamente ad altri organi del CVSM, vengano trasferite
alla Sezione CVSM territorialmente più vicina alla residenza dellaspirante
e, dopo i necessari contatti, seguono liter ordinario; 2. Se laspirante vuole essere iscritto come volontario ordinario, deve anche specificare se vuole iscrizione nel ruolo effettivo o in quello di riserva. Deve anche indicare le specializzazioni già acquisite e quelle dove preferirebbe operare nel CVSM. 3. Laccertamento dei requisiti fisici e operativi del volontario (possesso di patenti, brevetti e diplomi, con eventuali corsi di addestramento) è svolto dal Presidente della sezione o da altro organo della sezione delegato. Nella fase davvio, per la formazione degli equipaggi si può prescindere dal possesso di alcuni dei requisiti di base.
Titolo Il - I soci Art. 4 - Categorie di soci 1. Le categorie
di soci sono quelle indicate alart. 5 dello Statuto. - soci volontari
ordinari (ruolo effettivi e di riserva); 2. I volontari sono anche inquadrati secondo le specializzazioni previste dal successivo art. 5 del presente Regolamento. Art. 5 - Requisiti richiesti 1. Tutti
i volontari ordinari, cioè quelli cui compete il soccorso in mare
e in acque interne, oltre a essere di sana e robusta a) patente nautica - a motore
entro 12 miglia, b) attestato
di operatore di primo soccorso, rilasciato dalla Croce Rossa Italiana
o da altro ente abilitato; 2. I volontari
ausiliari, oltre a essere di sana e robusta costituzione fisica, attestata
da apposito a) brevetto di operatore di primo intervento (di pronto soccorso) rilasciato dalla Croce Rossa o altro ente abilitato; b) almeno il titolo di studio della scuola dellobbligo (terza media). 3. Le specializzazioni previste, sulle quali il volontario può esprimere le sue preferenze e conoscenze acquisite, sono le seguenti, ma altre possono essere stabilite dalla Direzione Nazionale: a) gruppo equipaggi; b) gruppo sommozzatori; o) gruppo trasmissioni;
Dalla Presidenza
Del consiglio dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile Omissis
OGGETTO:
Iscrizione nellelenco delle Organizzazioni di Volontariato del
Dipartimento della Protezione
Espletate
le procedure previste dalla circolare n. 01768 U.L. del 10 novembre 1994,
di applicazione del DPR n. 613 del 21 settembre 1994, e delle modifiche
apportate dal D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito in legge 496 del
25 settembre 1996, codesta Organizzazione è stata iscritta nellelenco
delle Organizzazioni di Volontariato di questo Dipartimento. Si
autorizza, pertanto, luso dellemblema (di cui si allega fac-simile)
le cui caratteristiche sono state indicate nel D.M. 25 giugno 1985, successivamente
modificato dal D.M. 6 novembre 1985. Lutilizzazione
dellemblema è consentita, ai sensi dellart. 2 del decreto
11.
2/2360/S.VOL del 12 febbraio 1987, nelle seguenti ipotesi: b) partecipazione dellorganizzazione ad esercitazioni di protezione civile, autorizzate da questo Dipartimento o dalle autorità competenti in materia di protèzione civile; c) partecipazione dellorganizzazione a convegni, raduni o analoghe manifestazioni, autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile.
IL Capo Dipartimento Reggente Dr. Andrea Todisco
(C.V.S.M.)
Titolo I - Disposizioni generali e scopi del CVSM
Art. 1 - Denominazione 1. Il Corpo Volontario di Soccorso in Mare, in breve CVSM, è la struttura associativa operativa mediante la quale lEnte Morale Mare Club dItalia, in breve MACI, nellambito dei propri compiti istituzionali, approvati con D.P.R. 12 maggio 1970 n. 426, provvede al servizio volontario di soccorso in mare e nelle acque interne. 2. Il CVSM è apolitico, la sua durata è illimitata, ha la sede nazionale a Roma e, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sono istituite sedi periferiche locali e provinciali e conferiti incarichi di coordinamento regionali e macroregionali.
Art. 2 - Attività di volontariato del CVSM 1. Per attività di volontariato del CVSM deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dal volontario attraverso il CVSM, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo i principi del volontariato di cui alla legge 11.8.91, n. 266, legge quadro sul volontariato, e ai sensi dellart. 3, comma 3.4 della Legge Regionale del Lazio 29/93. 2. Lattività del volontario appartenente al CVSM non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiano. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dal CVSM le spese effettivamente sostenute per lattività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dallorganizzazione stessa. 3. Lattività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il CVSM.
Art. 3 - Scopi del CVSM Il CVSM persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, senza fini di lucro. Scopi del CVSM sono: a) contribuire alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti in mare e nelle acque interne, con azioni di soccorso dirette o in concorso con gli enti preposti, sulle zone costiere, sul territorio nazionale ed eventualmente allestero, anche in caso di calamità; b) cooperare con la Protezione civile, lAutorità marittima, i Vigili del Fuoco e gli enti regionali, provinciali e locali; c) istituire posti di prevenzione, controllo e soccorso, anche per convenzione con enti pubblici; d) svolgere attività didattica e divulgativa nei confronti dei giovani per la tutela della loro salute e per la prevenzione delle situazioni di pericolo, attraverso un giusto avvicinamento alla balneazione e alle attività sportive e di tempo libero sullacqua, nonché con laddestramento al salvataggio e al primo soccorso a terra e in mare; e) contribuire alla conoscenza anche scientifica del mare e delle acque interne e alla loro difesa dallinquinamento; f) svolgere opera di recupero e assistenza volta alla cura di afflizioni fisiche e psicologiche nei confronti di portatori di handicap, di giovani e anziani che vogliono praticare attività di tempo libero sullacqua; g) organizzare
iniziative e attività atte a soddisfare le esigenze di conoscenza
e di miglioramento sociale e culturale in ambito nautico e marinaro sia
dei soci sia dellutenza sia dellutenza del mare che delle
acque interne. |