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CVSM

Il Corpo Volontario di Soccorso in Mare a Pachino (SR)

In data 4 maggio 1998 a Pachino ha avuto vita una sezione del Corpo Volontario di Soccorso in Mare denominata "Capo Passero". Attualmente la sezione locale ha delle difficoltà di attivazione, ma si spera che sia una crisi passeggera. Il responsabile regionale del Corpo è il Dott. Sandro Gaglio (tel 0330847653).

Direzione Nazionale CVSM:
c/o “NAUTICA” Via Tevere, 44 00198 ROMA

COMANDO GENERALE CORPO DELLE CAPITANERIE Dl PORTO

Oggetto: Corpo Volontario di Soccorso in Mare.

Si porta a conoscenza di codesti Uffici che il C.S.V.M. - Corpo Volontario di Soccorso in Mare - Ente morale senza scopo di lucro, avente sede centrale a Roma, ha comunicato di essere iscritto nei registri delle Associazioni e Organizzazioni della Protezione Civile, e di essere disponibile a fornire il proprio ausilio a tutela della vita umana in mare. L’iniziativa merita di essere segnalata a codesti Comandi, anche in relazione alta circostanza che è in attesa di essere modificato il D.P.R. n. 613/’94. che colmerà la lacuna in materia di attività delle Associazioni di Volontariato che operano in mare, con le quali codesti Comandi dovranno, in futuro, interagire, coordinate dalle Direzioni Marittime.

IL COMANDANTE GENERALE

Renato Ferraro

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REGOLAMENTO C.V.S.M.

Corpo Volontario Soccorso in Mare

Titolo I - Istituzione e finalità

Art. i - Corpo Volontario di Soccorso in Mare

1. Mare Club d’italia, secondo quanto previsto dai compiti istituzionali, si avvale del proprio corpo ausiliario volontario, denominato Corpo Volontario di Soccorso in Mare, in breve CVSM, composto da associati volontari.

2. Scopi principali sono quelli indicati all’ art. 3 dello Statuto.

Art. 2 - Finalità generali operative

1. Il soccorso, sotto il profilo della professionalità e della responsabilità, è compito d’istituto degli enti preposti. Nei mari italiani la competenza appartiene, per legge, anche europea, agli Uffici marittimi e alla Guardia Costiera, dipendenti dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. A essi spetta il coordinamento del soccorso in mare e, quando non possono provvedervi (art. 69 del Codice della navigazione), diventa compito dell’autorità comunale. Sul territorio il coordinamento spetta alla Protezione Civile e all’autorità comunale. Il CVSM collabora con gli enti preposti in mare, nelle acque interne e sui territorio, accettandone il coordinamento nel soccorso.

2. Scopo del CVSM, nel quadro della sua attività di volontariato nella finalità del soccorso e sempre senza fini di lucro, è di assumere le funzioni di ente di servizio investito di funzioni di pubblica utilità. Ciò nel sociale come in campo marittimo, dove il CVSM si propone come organizzazione in grado di svolgere funzioni ausiliarie per l’Autorità marittima, la Guardia Costiera e l’ente locale, come già awiene con pubblico vantaggio in molte nazioni dell’Unione Europea.

3. Attraverso il CVSM, può esprimersi una grande ricchezza umana di volontariato sia di diportisti sia di cittadini, in grado di migliorarsi con la collaborazione di professionisti, tecnici, personale medico e paramedico, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, istruttori subacquei e diplomati lsef, esperti di varie discipline attinenti e appartenenti ai corpi di polizia a mare -Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato - in servizio e in congedo.

Art. 3- Ammissione al CVSM

1. Le domande erroneamente inviate direttamente ad altri organi del CVSM, vengano trasferite alla Sezione CVSM territorialmente più vicina alla residenza dell’aspirante e, dopo i necessari contatti, seguono l’iter ordinario;
le domande dei soci ausiliari che hanno compiuto i 16 anni ma non i 18 devono essere accompagnate da una dichiarazione favorevole di chi esercita su di essi la patria potestà.

2. Se l’aspirante vuole essere iscritto come volontario ordinario, deve anche specificare se vuole iscrizione nel ruolo effettivo o in quello di riserva. Deve anche indicare le specializzazioni già acquisite e quelle dove preferirebbe operare nel

CVSM.

3. L’accertamento dei requisiti fisici e operativi del volontario (possesso di patenti, brevetti e diplomi, con eventuali corsi di addestramento) è svolto dal Presidente della sezione o da altro organo della sezione delegato. Nella fase d’avvio, per la formazione degli equipaggi si può prescindere dal possesso di alcuni dei requisiti di base.

Titolo Il - I soci

Art. 4 - Categorie di soci

1. Le categorie di soci sono quelle indicate al’art. 5 dello Statuto.
2. Gli aspiranti che si offrono volontariamente e sono in possesso dei necessari requisiti, indicati dall’art. 7 dello Statuto e dal successivo art. 5 del presente Regolamento, quando ammessi nelle sezioni del CVSM sono suddivisi in:

- soci volontari ordinari (ruolo effettivi e di riserva);
- soci volontari ausiliari.

2. I volontari sono anche inquadrati secondo le specializzazioni previste dal successivo art. 5 del presente Regolamento.

Art. 5 - Requisiti richiesti

1. Tutti i volontari ordinari, cioè quelli cui compete il soccorso in mare e in acque interne, oltre a essere di sana e robusta
costituzione fisica, attestata da un apposito certificato di una struttura medica pubblica, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti di base o impegnarsi ad acquisire i manoanti entro sei mesi dall’iscrizione:

a) patente nautica

- a motore entro 12 miglia,
- oppure a motore senza limiti,
- oppure altre abilitazioni valide, come titolo professionale di conduttore di imbarcazioni da diporto
a vela e a motore adibite al noleggio,
- titolo professionale marittimo o di navigazione interna,
- abilitazione al comando per il personale militare ed equiparato,
- licenza di pilota portuale;

b) attestato di operatore di primo soccorso, rilasciato dalla Croce Rossa Italiana o da altro ente abilitato;
c) brevetto di subacqueo di 20 Grado o superiore rilasciato dalla FIPSAS o NAUI o da altre agenzie didattiche internazionali,
comunque riconosciuti idonei dalla Protezione Civile e dalla Direzione Nuclei Subacquei dei Vigili del Fuoco.
d) brevetto di salvataggio della F.l.N. o altro riconosciuto;
e) certificato limitato di Radiotelefonista o superiore;
f) almeno il titolo di studio della scuola dell’obbligo.

2. I volontari ausiliari, oltre a essere di sana e robusta costituzione fisica, attestata da apposito
certificato di struttura medica
pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di base:

a) brevetto di operatore di primo intervento (di pronto soccorso) rilasciato dalla Croce Rossa o altro ente abilitato;

b) almeno il titolo di studio della scuola dell’obbligo (terza media).

3. Le specializzazioni previste, sulle quali il volontario può esprimere le sue preferenze e conoscenze acquisite, sono le

seguenti, ma altre possono essere stabilite dalla Direzione Nazionale:

a) gruppo equipaggi;

b) gruppo sommozzatori;

o) gruppo trasmissioni;

Dalla Presidenza Del consiglio dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile

Omissis

OGGETTO: Iscrizione nell’elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione
Civile e autorizzazione all’uso dell’emblema.

Espletate le procedure previste dalla circolare n. 01768 U.L. del 10 novembre 1994, di applicazione del DPR n. 613 del 21 settembre 1994, e delle modifiche apportate dal D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito in legge 496 del 25 settembre 1996, codesta Organizzazione è stata iscritta nell’elenco delle Organizzazioni di Volontariato di questo Dipartimento. Si autorizza, pertanto, l’uso dell’emblema (di cui si allega fac-simile) le cui caratteristiche sono state indicate nel D.M. 25 giugno 1985, successivamente modificato dal D.M. 6 novembre 1985. L’utilizzazione dell’emblema è consentita, ai sensi dell’art. 2 del decreto 11. 2/2360/S.VOL del 12 febbraio 1987, nelle seguenti ipotesi:

a) intervento dell’organizzazione in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in seguito a disposizione emanata dal Dipartimento della Protezione Civile o dal Prefetto competente per territorio;

b) partecipazione dell’organizzazione ad esercitazioni di protezione civile, autorizzate da questo Dipartimento o dalle autorità competenti in materia di protèzione civile;

c) partecipazione dell’organizzazione a convegni, raduni o analoghe manifestazioni, autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile.

IL Capo Dipartimento Reggente

Dr. Andrea Todisco


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STATUTO DEL CORPO VOLONTARIO DI SOCCORSO IN MARE

(C.V.S.M.)

Titolo I - Disposizioni generali e scopi del CVSM

Art. 1 - Denominazione

1. Il “Corpo Volontario di Soccorso in Mare”, in breve CVSM, è la struttura associativa operativa mediante la quale l’Ente Morale Mare Club d’Italia, in breve MACI, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, approvati con D.P.R. 12 maggio 1970 n. 426, provvede al servizio volontario di soccorso in mare e nelle acque interne.

2. Il CVSM è apolitico, la sua durata è illimitata, ha la sede nazionale a Roma e, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sono istituite sedi periferiche locali e provinciali e conferiti incarichi di coordinamento regionali e macroregionali.

Art. 2 - Attività di volontariato del CVSM

1. Per attività di volontariato del CVSM deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dal volontario attraverso il CVSM, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo i principi del volontariato di cui alla legge 11.8.91, n. 266, legge quadro sul volontariato, e ai sensi dell’art. 3, comma 3.4 della Legge Regionale del Lazio 29/93.

2. L’attività del volontario appartenente al CVSM non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiano. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dal CVSM le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa.

3. L’attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il CVSM.

Art. 3 - Scopi del CVSM

Il CVSM persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, senza fini di lucro. Scopi del CVSM sono:

a) contribuire alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti in mare e nelle acque interne, con azioni di soccorso dirette o in concorso con gli enti preposti, sulle zone costiere, sul territorio nazionale ed eventualmente all’estero, anche in caso di calamità;

b) cooperare con la Protezione civile, l’Autorità marittima, i Vigili del Fuoco e gli enti regionali, provinciali e locali;

c) istituire posti di prevenzione, controllo e soccorso, anche per convenzione con enti pubblici;

d) svolgere attività didattica e divulgativa nei confronti dei giovani per la tutela della loro salute e per la prevenzione delle situazioni di pericolo, attraverso un giusto avvicinamento alla balneazione e alle attività sportive e di tempo libero sull’acqua, nonché con l’addestramento al salvataggio e al primo soccorso a terra e in mare;

e) contribuire alla conoscenza anche scientifica del mare e delle acque interne e alla loro difesa dall’inquinamento;

f) svolgere opera di recupero e assistenza volta alla cura di afflizioni fisiche e psicologiche nei confronti di portatori di handicap, di giovani e anziani che vogliono praticare attività di tempo libero sull’acqua;

g) organizzare iniziative e attività atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di miglioramento sociale e culturale in ambito nautico e marinaro sia dei soci sia dell’utenza sia dell’utenza del mare che delle acque interne.